Con la Risposta a interpello n. 240 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sull’applicazione del divieto di cessione dei crediti edilizi introdotto dal decreto-legge n. 39/2024, convertito dalla legge n. 67/2024.
Il quadro normativo
L’art. 121 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto, in alternativa all’utilizzo diretto in dichiarazione, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per interventi edilizi tramite:
- sconto in fattura (comma 1, lett. a), con successiva possibilità di cessione del credito;
- cessione del credito (comma 1, lett. b), con precise limitazioni alle successive cessioni.
Tale disciplina è stata profondamente modificata dall’art. 2 del D.L. 11/2023 (cd. decreto Cessioni) e, successivamente, dall’art. 1 del D.L. 39/2024, che ha introdotto ulteriori restrizioni.
In particolare, l’art. 4-bis, comma 7, del D.L. 39/2024 ha stabilito che, a decorrere dal 29 maggio 2024, «non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), del decreto Rilancio in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni».
L’Agenzia ha chiarito che il divieto si rivolge esclusivamente ai soggetti che sostengono la spesa (i beneficiari originari delle detrazioni). Questi, dal 29 maggio 2024, non possono più optare per la trasformazione in credito cedibile delle rate residue di detrazione ancora da utilizzare.
Il blocco, quindi, non ha portata generale, ma si limita a precludere l’esercizio dell’opzione da parte dei beneficiari.
Dal tenore letterale della norma e dai chiarimenti di prassi, emerge chiaramente che il divieto non riguarda i cessionari che abbiano già acquisito crediti d’imposta (ad esempio tramite sconto in fattura o precedenti operazioni di cessione).
Questi soggetti, infatti, possono continuare a disporre dei crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, purché non ancora utilizzati in compensazione, e trasferirli ulteriormente secondo le regole dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
Il caso oggetto dell’interpello
L’istanza di interpello riguardava uno studio associato di consulenti del lavoro che aveva ricevuto, quale corrispettivo di prestazioni professionali, crediti edilizi maturati da una società di costruzioni tramite lo sconto in fattura.
L’Agenzia ha confermato che tali crediti possono essere legittimamente ceduti dallo studio a terzi, non rientrando nello stop normativo. Contestualmente, ha ribadito che i crediti acquisiti in luogo di compensi costituiscono proventi professionali imponibili, ai sensi dell’art. 54 TUIR, e devono quindi concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Il chiarimento dell’A.F. consente di distinguere in modo netto due situazioni:
- beneficiari delle detrazioni: bloccati dal 29 maggio 2024 nella possibilità di optare per la cessione delle rate residue;
- cessionari dei crediti già acquisiti: liberi di trasferirli ulteriormente, nel rispetto delle condizioni del decreto Rilancio.
Per i professionisti e le imprese che ricevono crediti edilizi in pagamento di cessioni o prestazioni, è fondamentale verificare anche la corretta qualificazione fiscale di tali crediti, trattati come componenti positivi di reddito. Va da sé che la parte “tassabile” si riferisce esclusivamente alla differenza (positiva) tra il valore nominale del credito ceduto e l’importo corrisposto dal cessionario per detto credito.
Autore: Luigi Romano – Consulente in fiscalità d’impresa e incentivi agli investimenti

