Se pensavate che le regole fiscali italiane fossero già abbastanza complicate, il 2025 rischiava di diventare, sotto diversi aspetti, un “Annus horribilis”. Per porre rimedio alle norme sulla “tracciabilità delle spese”, scritte forse frettolosamente, il Decreto Fiscale del 12 giugno 2025 (ancora fresco di Consiglio dei Ministri) ha messo ordine, rispetto a prima, nel labirinto della tracciabilità dei pagamenti.
La (dis)avventura inizia con la Legge di Bilancio 2025
Si, perché professionisti, imprese e consulenti hanno tentato invano per mesi di orientarsi tra articoli riscritti e relativi commi, webinar di approfondimento, pareri agenziali ed obblighi di tracciabilità impossibili da applicare per le trasferte all’estero. La Legge 207/2024, infatti, aveva stabilito che per dedurre le spese servisse un pagamento “tracciabile” ovunque, anche se il POS più vicino fosse a 300 km e parlasse solo “cirillico”.
Con uno scatto di consapevolezza – e un pizzico di buon senso – il legislatore ha preso atto della realtà pratica, stabilendo che, dal 1° gennaio 2025 (con effetto retroattivo), la tracciabilità è obbligatoria solo per le spese sostenute in Italia.
All’estero? Basta il contante. Amen.
Esempio pratico:
- Trasferta a Bari, cena pagata in contanti: spesa non deducibile.
- Trasferta a Parigi, cena pagata in contanti: spesa deducibile.
Semplice, no?
Per i dipendenti: niente IRPEF? Solo se si paga con mezzi tracciabili (in Italia)
I rimborsi analitici non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente solo se:
- La spesa è sostenuta in Italia e pagata con strumenti tracciabili (carta, bonifico, assegno, o app certificata).
Se invece la spesa è sostenuta all’estero, anche il contante è benvenuto.
Per i professionisti: il ritorno dei tracciamenti selettivi
Qui la faccenda si complica, ma con lieto fine.
Il decreto:
- Abroga le norme confusamente sovrapposte della Legge di Bilancio;
- Reintroduce (con grazia chirurgica) l’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute in Italia;
- Rende facoltativa la tracciabilità per quelle estere (ovviamente sempre deducibili).
Quindi, attenzione: per vitto, alloggio, trasporti e taxi in Italia, se non si lascia traccia digitale, addio deducibilità.
Le spese di rappresentanza: l’eleganza della forma (e del pagamento)
E ora, uno dei punti più “caldi”: le spese di rappresentanza.
Da giugno 2025 (si, perché rispetto alle altre spese si tratta di una novità), una cena di lavoro pagata in contanti dal professionista in Italia non è più accettabile, fiscalmente parlando.
La deducibilità scatta solo se la spesa, sostenuta in Italia, è pagata con mezzi tracciabili.
Decorrenze: come al solito, dipende.
- Regole più favorevoli (es. limitazione tracciabilità in Italia) retroattive dal 1° gennaio 2025.
- Nuove limitazioni (es. obbligo tracciabilità per le spese di rappresentanza per il lavoro autonomo) valgono dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia giugno 2025.
In sintesi
| Ambito | Tracciabilità Obbligatoria? | Dove? | Quando? |
| Rimborsi a dipendenti | Sì | Solo in ITALIA | Dal 1° gennaio 2025 |
| Spese all’estero | No | Estero | Dal 1° gennaio 2025 |
| Spese professionisti | Sì | Solo in ITALIA | Dal 1° gennaio 2025 |
| Rappresentanza (autonomi) | Sì | Solo in ITALIA | Dalla pubblicazione del decreto |
| Rappresentanza (imprese) | Sì | Solo in ITALIA | Già in vigore |
In conclusione, il Decreto Fiscale fungerà (si spera) da “navigatore” tra le norme che, in rapida successione, si sono moltiplicate nel tempo, in nome del famigerato “contrasto all’evasione”, aiutandoci a distinguere ciò che è deducibile da ciò che non lo è, salvo ulteriori modifiche o interpretazioni restrittive del Fisco che, in questo, sa davvero superarsi.
D’ora in poi in Italia, per citare un vecchio adagio parafrasato: “Pecunia non olet…ma senza traccia nemmeno si deduce“
Autore: Luigi Romano

