Grazie alle forti pressioni da parte degli Ordini professionali, non è più necessario affrettarsi ad erogare i dividendi ante 2018 “deliberati” entro il 31 dicembre di quest’anno per evitare una tassazione più “pesante”.
Infatti, con un documento di prassi pubblicato ieri, Agenzia Entrate si è vista costretta a correggere sé stessa, chiarendo che, contrariamente a quanto affermato in precedenza, per rientrare nel regime di favore in scadenza il 31 dicembre 2022 (tassazione proporzionale con franchigia per utili formatisi ante 2018, contro il più penalizzante 26%) è sufficiente una delibera di distribuzione utili “targata” 2022, con possibilità di rinvio dell’effettiva erogazione.
Conta la delibera e non l’effettivo pagamento, posto che il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili.
Suggeriamo comunque di non abbassare la guardia, evitando pagamenti troppo dilatati nel tempo, in quanto una delibera “stagionata” rispetto all’effettiva erogazione potrebbe essere considerata strumentale, al fine di conseguire un “indebito” risparmio fiscale.