Il limite generale all’uso del contante, attualmente fissato a € 1.999,99, sarebbe destinato a scendere a € 999,99 dal 2023; invece sarà elevato, probabilmente, a € 5.000 dalla prossima legge di Bilancio.

Tra le misure collaterali che hanno accompagnato la spinta ai pagamenti digitali, alcune hanno ormai esaurito i propri effetti, come il programma cashback. Altre restano ma saranno revisionate, come la lotteria degli scontrini, che nel 2023 diventerà istantanea.

La limitazione dell’utilizzo del contante non deve essere confusa con gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio che riguardano istituti di credito e postali ex art. 49, D.Lgs. 231/2007, che vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) quando il valore trasferito è complessivamente pari o superiore a € 2.000, anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Tale divieto non opera se il trasferimento superiore al limite è eseguito tramite banche, Poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Pertanto è possibile versare o prelevare da un istituto di credito o da un ufficio postale somme superiori alla soglia prevista, in quanto il divieto opera solo se l’operazione avviene tra soggetti diversi dai predetti intermediari.

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