Il Comando della Guardia di Finanza (circolare n. 274544/2022) ha fornito indicazioni sulla responsabilità solidale nella cessione dei bonus edilizi: per beneficiare della limitazione a vantaggio del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, è necessario che per tali crediti siano stati presentati visti di conformità, asseverazioni e attestazioni.
Nel caso di crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione della documentazione, è comunque necessario che il cedente, diverso dai soggetti qualificati e coincidente con il fornitore, acquisisca “ora per allora” tali documenti.
Ricordiamo inoltre che entro il 15.10.2022 dovranno essere inviate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, con particolare riferimento alle detrazioni fruibili per le spese sostenute nel corso del 2021 e per le rate residue non ancora utilizzate, concernenti le spese sostenute per le detrazioni edilizi del 2020.