In base all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26363/2022 l’esenzione da ogni imposta e tassa, prevista dalla legge, riguarda anche la cessione delle quote sociali, stipulata nell’ambito degli accordi di separazione coniugale.

Ci son voluti ben tre gradi di giudizio (Cassazione compresa) per far comprendere al Fisco che si sbagliava.

Infatti, la pretesa erariale fondava sulla tesi che l’esenzione generalizzata, in questi particolari casi, riguardasse i trasferimenti immobiliari e non cessioni di quote societarie.

La Suprema Corte, con una convincente motivazione, tra l’altro corroborata da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato,  ha evidenziato e chiarito che è del tutto irrilevante il fatto che l’accordo patrimoniale abbia ad oggetto la cessione di quote sociali, piuttosto che il trasferimento di beni immobili, non operando (la norma esentativa) alcuna distinzione tra atti aventi a oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, né contiene una limitazione di esenzione alle sole imposte indirette.

Pertanto, pur se generata una plusvalenza all’atto della cessione, non può essere tassata!

Il tutto con condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico di Agenzia Entrate, in quanto parte soccombente.

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