La riforma del processo tributario (l. 130/2022) ha stabilito, tra l’altro, che grava su Agenzia Entrate l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.
Sarà poi il giudice a fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio e annullare l’atto nei seguenti casi:
- se manca la prova della fondatezza dell’atto;
- se l’atto è contraddittorio;
- se l’atto è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa tributaria e le sanzioni.