L’Agenzia Entrate, in due distinte risposte ad altrettanti interpelli, ha ribadito che gli importi erogati al dipendente a titolo transattivo dal datore di lavoro, se relazionabili al rapporto di lavoro, devono essere tassati.

Infatti, come spesso capita nelle controversie di lavoro che si concludono con un accordo, a fronte delle rinunce alle pretese del lavoratore, il datore corrisponde un importo lordo a titolo di transazione generale e novativa.

L’articolo 51, comma 1, del Tuir ha introdotto il principio generale di omni-comprensività dell’imponibile fiscale, assoggettando a tassazione “ordinaria” tutte le erogazioni “relazionabili” al rapporto di lavoro dipendente.

Si, tassazione ordinaria.

Infatti, dal libro delle imposte secondo Agenzia, si rileva che non è applicabile la tassazione separata, in quanto gli importi erogati a titolo transattivo, in costanza di rapporto di lavoro (questo passaggio risulta decisivo), devono essere considerati reddito di lavoro dipendente e devono essere tassati secondo la modalità ordinaria, con annesse addizionali regionali e comunali.

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