Secondo la risposta n. 270/2022 di Agenzia Entrate, tra i documenti previsti dal comma 1062 della legge 178/2020 sono compresi i Ddt, ma non i verbali di collaudo e di interconnessione.
Il richiamo della norma agevolativa sui crediti di imposta per gli investimenti va riportato anche nel documento di trasporto (sia per i beni ordinari che Industria 4.0).
Il comma 1062 della legge 178/2020 stabilisce che le fatture e gli altri documenti di acquisto relativi a beni agevolati con i crediti d’imposta devono riportare l’espresso richiamo della disposizione agevolativa. La mancata indicazione sarà causa di revoca del beneficio.
L’Agenzia chiarisce (?) che anche il Ddt, come la fattura, assolve la funzione di identificare l’investimento e deve rispettare lo stesso obbligo.
Fortunatamente non è necessario per i verbali di collaudo o di interconnessione che riguardano univocamente l’investimento agevolato.
Questa interpretazione, che giunge a distanza di oltre due anni dall’introduzione dell’obbligo documentale e che obbligherà le imprese a un complesso recupero di documentazione già archiviata, appare eccessivamente rigorosa, posto che le fatture (su cui viene già richiamata la norma agevolativa) riportano sistematicamente i dati dei documenti di trasporto emessi dal fornitore.
C’è da dire che la risposta di AdE tratta l’argomento solo in riferimento alla L. 178/2020 (per memoria 10% sui beni ordinari, 50% sui beni interconnessi, ecc.) ma è preferibile a questo punto, prudenzialmente, estendere la ricerca anche alle edizioni precedenti degli incentivi, per evitare ulteriori ed improvvise “interpretazioni estensive”.