La Cassazione penale, con sentenza depositata ieri, ha chiarito che la condanna in relazione al delitto di omesso versamento di IVA ex art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 è nulla se il Giudice (nel caso specifico la Corte di Appello di Ancona) non ha fornito sufficienti spiegazioni sul perché, a fronte della crisi economico-finanziaria dovuta ai mancati pagamenti dei principali clienti, crisi che l’imprenditore ha tentato di fronteggiare con ogni mezzo, anche attingendo al proprio patrimonio personale, ha comunque ritenuto configurato il reato fiscale, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

I Massimi giudici hanno posto l’accento sugli sforzi compiuti dall’imputato per fronteggiare il dissesto economico dell’impresa, da ritenersi incolpevole, perché generato da fattori ingovernabili, quale quello degli insoluti rilevantissimi da parte dei principali clienti.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata annullata dagli Ermellini, invitando il Giudice del rinvio a rivalutare sia la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sia il quadro istruttorio già presente in atti, in quanto ciò potrebbe determinare l’assoluzione dell’imputato.

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