Chiusa la tornata dello scorso anno, la Legge di bilancio 2022 aveva lasciato un “vuoto” normativo sulla possibilità di rivalutare le quote anche per il 2022.

Ci ha pensato il “Decreto Energia”, che ha riaperto i giochi, con qualche novità.

Ma procediamo con ordine.

Perché rivalutare le quote possedute in una società?

I casi possono essere diversi.

Immaginiamo di dover programmare un “passaggio generazionale” e le quote che possediamo, che magari intendiamo donare ai nostri discendenti, sono iscritte ad un valore notevolmente inferiore rispetto al valore attuale.

La rivalutazione ci consentirebbe di far emergere il vero valore delle quote, pagando un’imposta sostitutiva e consentendo al nostro discendente, dopo avergli donato le quote “rivalutate”, di cederle senza dover corrispondere cifre importanti sulla plusvalenza (data dalla differenza tra valore fiscalmente riconosciuto e valore di cessione).

Stesso discorso anche in caso di vendita delle proprie quote a terzi, magari per investire in altre attività o per godersi i frutti del lavoro di una vita, senza vedersi “tassata” la vendita per importi talvolta anche pari al 40% del valore!

Pagando un modesto 14% sul valore rivalutazione, in caso di cessione “post-rivalutazione”, il Fisco non potrà avanzare nessuna richiesta, rendendo esentasse la plusvalenza realizzata.

Chiarito questo aspetto, veniamo all’attuale possibilità offerta dal nuovo Decreto.

Per far emergere il valore delle quote e quindi rivalutarle, possedute già al 1° Gennaio 2022, occorrerà:

  • una perizia di stima redatta da un professionista abilitato, da giurare entro il 15 giugno prossimo;
  • il versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 14% del valore che emerge dalla perizia, che potrà essere versato:
  • in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;
  • oppure in tre rate annuali dello stesso importo entro il 15 giugno 2022, 2023 e 2024.

Sulle rate successive alla prima si calcoleranno gli interessi di dilazione del 3%.

È importante chiarire che la rivalutazione si perfeziona con il versamento, entro il termine previsto, dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o della prima rata nel caso di pagamento rateale.

Fatto questo, in caso di cessione delle quote (il giorno stesso o a distanza di anni) sul valore rivalutato non si pagherà più nulla!

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