La Circolare 5/E del 25 Febbraio chiarisce che dal 2022 il regime della non imponibilità per i trasporti internazionali di beni non è più fruibile da tutti gli operatori economici, ma è circoscritto a una limitata categoria di operatori composta da:
– esportatori;
– titolari del regime di transito;
– importatori;
– destinatari dei beni;
– prestatori di servizi di spedizione.
In buona sostanza, sono esclusi dal beneficio della non imponibilità i servizi resi a sub vettori o subcontraenti.