Il nuovo tracciato dei corrispettivi elettronici, versione 7.0 del 30 giugno 2020 (obbligatorio dal 1° gennaio 2022, come già anticipato in precedenti news), prevede un elevato grado di dettaglio in ordine all’indicazione delle modalità di pagamento.
Se questi dati vengono trasmessi erroneamente, quali possono essere le conseguenze?
Proviamo a rispondere al quesito.
Il documento commerciale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
– data e ora di emissione;
– numero progressivo;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
– numero di partita IVA dell’emittente;
– ubicazione dell’esercizio;
– descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
– ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Su quest’ultimo punto, il MEF espressamente prevede che il Registratore Telematico (RT) deve essere in grado di gestire (differenziandoli) i corrispettivi “non riscossi”, gli omaggi e le operazioni certificate successivamente con fatture.
Inoltre, deve gestire il numero di “scontrini” emessi e le tipologie di pagamento utilizzate (contanti e elettronico), l’accettazione di ticket e buoni fatturati a terzi e lo sconto riconosciuto solo al momento del pagamento.
Ciò nonostante, non si ravvedono gli estremi per l’applicazione di sanzioni, in quanto non incidono sulla liquidazione del tributo (IVA), ma solo relativamente alle modalità di incasso.
Il punto dolente sono i controlli, in quanto la Guardia di Finanza chiarisce, con riferimento allo “scontrino”, che lo stesso deve contenere i dati anagrafici/ragione sociale di chi lo emette, la partita IVA, l’ubicazione dell’esercizio, la dicitura “documento commerciale di vendita o prestazione”, la descrizione della merce acquistata, le aliquote IVA applicate o i “codici natura” in caso di operazione senza IVA, il pagamento “contante” ed “elettronico”, il “non riscosso” e il “resto” (al fine di tracciare, in modo trasparente e completo, il dettaglio dell’operazione di incasso), la data e l’ora di emissione, il numero del documento e il numero del registratore telematico.
Quindi un’errata indicazione della modalità di pagamento non dovrebbe essere soggetta a sanzione specifica, ma potrebbe portare a gravi conseguenze in caso di incrocio dati, sempre che la non corretta indicazione all’atto dell’emissione del documento commerciale non venga inquadrata dal soggetto verificatore come irregolare memorizzazione del corrispettivo.
A questo punto non resta che accertarsi, col proprio tecnico installatore, che tali funzionalità siano attive, che la versione 7.0 sia installata sul RT (doveva già esserlo) ed abituiamoci ad utilizzarle.