L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 29.12.2021 n. 20/E, fornisce il proprio orientamento in relazione alla possibilità di emettere nota di credito in presenza di procedure concorsuali aperte dal 26.05.2021, non più alla fine delle stesse ma all’inizio, così come stabilito dal Decreto sostegni-bis (v. nostro messaggio del 21.05.2021).
La nuova norma non è stata approvata solo per dare sollievo alle imprese costrette ad attendere tempi “biblici” per poter recuperare l’IVA non riscossa a seguito del “default” eventuale del cliente, ma anche e soprattutto perché il nostro Paese rischiava l’apertura di una procedura d’infrazione da parte della UE, in quanto già la Corte di Giustizia Europea si era espressa, concludendo che uno Stato membro (l’Italia è uno di questi) non può subordinare la rettifica IVA all’infruttuosità di una procedura che può durare più di 10 anni!
Ma torniamo al “parere” di Agenzia delle Entrate.
Il decreto Sostegni-bis stabilisce che la facoltà di rettifica si applica anche all’apertura di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attestati e all’esito infruttuoso di procedure esecutive individuali.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la rettifica possa prescindere dall’insinuazione al passivo e che la nota di variazione vada emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificata l’apertura della procedura, mentre nel caso di ristrutturazione del debito o di piano attestato resta ferma la precedente disposizione, che prevede l’emissione rispettivamente dalla data del decreto di omologa dell’accordo o dalla data di pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese.
In presenza, invece, di procedure esecutive individuali, l’emissione della nota di variazione in diminuzione resta collegata all’esito di infruttuosità della procedura stessa, anche in presenza di verbale di pignoramento dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità.