La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37360/2021, ribadisce che la prestazione professionale dell’avvocato è sicuramente una prestazione di servizi e pertanto deducibile, come tutte le prestazioni di servizi, nell’anno in cui la prestazione è ultimata, non in quello in cui viene eseguita.

L’ultimazione coincide con la pronuncia che ha concluso il singolo grado o quando si esaurisce l’incarico professionale.

Stesso orientamento Cassazione 26 settembre 2019, n. 24003 e n. 16969 dell’11 agosto 2016.

Dal punto di vista operativo la fattura dell’avvocato, in pendenza di giudizio, sarà appostata come acconto finanziario nel bilancio del committente e solo quando si verificherà l’ultimazione della prestazione, come chiarito in precedenza, diverrà deducibile.

Puntualizziamo che tale principio, ribadito a più riprese dalla Cassazione, vale solo per le imprese in contabilità ordinaria, in quanto il semplificato, non essendo assoggettato al principio di competenza per espressa previsione normativa, riporta per “cassa” le fatture ricevute con conseguente deducibilità (tranne in rari casi) nell’anno di “registrazione” o di “pagamento”.

Apri la chat
Ti serve assistenza?
Ciao!
Come possiamo aiutarti?