La Corte di Cassazione (Sez. trib.), con l’ordinanza n. 539/2022 depositata l’11 gennaio, ha ribadito il principio secondo il quale i debiti aziendali trasferiti con l’azienda o con un ramo di essa, se inerenti, riducono il valore della cessione, con la conseguenza che l’imposta di registro deve essere applicata alla cessione sulla base del valore dichiarato in atto o del corrispettivo pattuito, al netto delle passività aziendali (inerenti) trasferite.