Lo scorso 12 dicembre 2021 è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il Dlgs 192/2021, attuativo della direttiva comunitaria 2018/1910; il decreto legislativo adegua la normativa interna a quella unionale, modificando direttamente il Dl 331/1993 relativamente alla non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie.

I tre presupposti

A seguito di tali modifiche, una operazione di cessione per poter essere considerata «comunitaria» richiede, preliminarmente, le seguenti verifiche:

1) è necessario che l’operazione sia posta in essere tra due operatori soggetti passivi (no consumatori finali) identificati in due diversi Stati membri.

La transazione deve, quindi, avvenire tra un cedente italiano e un acquirente stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia.

2) l’operazione deve essere onerosa e comporta il passaggio di proprietà, o di un altro diritto reale di godimento, dal cedente al cessionario.

3) che i beni subiscano un effettivo spostamento nel territorio di un altro Stato membro.

Sul punto, occorre chiarire due aspetti: il primo è che la norma non richiede un termine entro cui il trasferimento dei beni deve avvenire; il secondo è che il luogo di partenza dei beni non deve coincidere, necessariamente, con il luogo di identificazione del cedente.

Chiariamo, infine, che è irrilevante il soggetto che effettua il trasporto, potendo indifferentemente essere effettuato dal cedente, dal cessionario o da un terzo incaricato da uno di loro.

I tre punti devono essere verificati congiuntamente; l’assenza anche solo di uno dei tre configura l’operazione come interna; quindi, soggetta ad Iva nel territorio dello Stato (italiano nel nostro caso).

Oltre ai presupposti appena richiamati, si deve tener conto di altre due condizioni sostanziali e non più formali ai fini della applicazione del regime di non imponibilità:

– iscrizione nel Vies da parte del cessionario o acquirente;

– trasmissione dei modelli Intra da parte del cedente o venditore.

In mancanza di questi due ulteriori presupposti e senza una valida giustificazione, non sarà possibile applicare il regime di non imponibilità, quindi la cessione sarà considerata soggetta ad IVA.

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